S.C.I.A. - Segnalazione Certificata di Inizio Attività

 

SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA’:

La norma (punto 1, comma 4-bis dell’art. 49), introduce la SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA’ (S.C.I.A) che sostituisce la Denuncia di inizio attività (D.I.A.) ovunque quest’ultima ricorra (comma 4-ter) sia nella normativa statale che regionale.
Con la S.C.I.A, l’attività edilizia può essere iniziata dalla data della presentazione all’Amministrazione competente (punto 3, comma 4-bis). Da parte sua, l’Amministrazione competente dispone di 60 giorni di tempo per l’accertamento dei requisiti e dei presupposti previsti per l’adozione di provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione di eventuali effetti dannosi salvo che, ove sia possibile, l’interessato provveda a conformare alla normativa vigente tale attività ed i suoi effetti nel termine non inferiore a 30 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione (punto 3, comma 4-bis).
Resta in ogni caso salvo il potere dell’amministrazione competente di assumere determinazioni in via di autotutela ai sensi degli artt.21-quinques (revoca) e 21-nonies (annullamento) della L. 241/90.
Va precisato che la Segnalazione certificata di inizio attività (S.C.I.A) è esclusa nei casi di sussistenza di vincoli ambientali, paesaggistici o culturali, in quanto la legge esclude la possibilita di autodichiarare/autocertificare in sostituzione delle autorizzazioni di legge in aree sottoposte a regime vincolistico.
Tali tipi di vincolo sono soggetti alle disposizioni del Decreto Legislativo 22.01.2004, n. 42 e ss.mm. e ii. e sono posti sotto la tutela delle Soprintendenze, dirette promanazioni del Ministero dei Beni Culturali.
Preventivamente alla presentazione della Segnalazione certificata di inizio attività, vanno quindi acquisite le autorizzazione/nulla-osta/pareri ai fini culturali secondo quanto disposto dal D.Lgv. 42/2004. Esse debbono essere obbligatoriamente allegate alla S.C.I.A, senza alcuna possibilità di posticiparle.
In relazione a quanto innanzi, si avverte che i procedimenti di Denuncia di inizio attività, non potranno essere più accettati, essi sono sostituiti dalla Segnalazione certificata di inizio attività (S.C.I.A) .
Le Denuncie di inizio attività attivatesi a far tempo dal 31 Luglio 2010 e non ricadenti in aree sottoposte a tutela vincolistica di qualsiasi natura, continueranno ad avere efficacia con la precisazione che vengono intese quale Segnalazione certificata di inizio attività, fatta salva la possibilità di integrarle secondo il procedimento previsto dal comma 4-bis anzidetto.
Non potranno riscontrarsi le D.I.A. presentate in questo lasso di tempo, per immobili ricadenti in aree sottoposte a tutela vincolistica.
A margine, si precisa che resta vigente l’art.6 del Testo Unico per l’edilizia come modificato dall’art.5 della legge 22 maggio 2010, n.73 relativa all’attività libera edilizia nei casi previsti.
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Pagamenti previsti:
Diritti di segreteria per S.C.I.A : € 165,00
Contributo di Costruzione ex art. 16 DPR 380/2001
 
In caso di zona sottoposta a vincolo:
Diritti di segreteria Istruttoria ambientale: € 50,00
 

 

Modalità di presentazione della domanda:

La domanda può essere spedita per raccomandata oppure consegnata a mano, in forma cartacea e su supporto magnetico, all’Ufficio Protocollo - Comune di Sant’ Egidio del Monte Albino – piazza Martiri di Nassirya, 1.; oppure inviata all’indirizzo PEC (Posta Certificata): urbanistica.segidioma@asmepec.it.

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