3.1.P Informazioni per omesso pagamento
Informazioni rilevanti per il caso di ritardato od omesso pagamento, ivi inclusa l’indicazione, per quanto applicabile, del tasso di interesse di mora e/o di penalità e/o sanzioni, nonché tutte le indicazioni utili affinché l’utente sia messo in condizione di procedere tempestivamente al pagamento dell’importo dovuto
Nei casi in cui venga riscontrata la mancanza, l’insufficienza o la tardività del versamento, il Comune provvederà, a norma dell’art. 1 della L. n. 296/2006, commi 161 e 162, e dell’art. 1, della L. n. 160/2019, commi 792 e seguenti, nonché dei regolamenti comunali, al recupero del tributo non versato o parzialmente versato, oltre a sanzioni, interessi moratori, spese e oneri di riscossione. E’ facoltà del Comune far precedere un sollecito di pagamento all’avviso, senza applicazione di sanzioni e interessi, con invito ad adempiere entro un termine stabilito.